lunedì 7 novembre 2011

LE VICENDE DEI SOGGETTI LESI: I DANNI ALLA SALUTE DEI MILITARI

CHIEDILO ALLA POLVERE
URANIO IMPOVERITO
GLI INTERROGATIVI DEGLI SCIENZIATI E DEI GIURISTI
Torino 8 Novembre 2011
Vorrei premettere che quando accenniamo alla problematica dei “soggetti lesi” ci riferiamo per lo più a soggetti ignari dei pericoli che hanno corso e indifesi rispetto a questi pericoli, che hanno riguardato il “fuoco amico” e un rischio invisibile. Si tratta di militari ma anche di civili.
Per quanto riguarda le misure di protezione per il personale che si trova a rischio, queste possono essere adottate per i militari e il personale civile dipendente da Ministeri o da civili operanti comunque alle dipendenze di organismi nazionali. Vi è cioè, una categoria di “proteggibili”. Le misure invece non possono essere adottate per uomini e donne, e in particolar modo per bambini residenti nelle zone colpite, né ovviamente possono essere adottate per la fauna, e, ancor meno, per ciò che riguarda quello che potremmo denominare un “soggetto non animale”, un soggetto costituito dall’ambiente, in particolare dalla terra e dalle sue falde acquifere. Anche nei riguardi di questo “soggetto leso”, inanimato, abbiamo comunque delle responsabilità. Vo sono, quindi, soggetti proteggibili e soggetti non proteggibili e, ovviamente, i secondi sono da dividersi in due categorie.


Quanto ai “soggetti lesi”, ve ne sono di varia natura e il discorso che li riguarda si estende oltre a quello concernente i militari.
Per quanto interessa il problema delle protezioni legate all’impiego di armamenti, occorre distinguere tra armamenti all’UI e quelli convenzionali. Nei riguardi degli armamenti all’UI devono essere considerati tre tipi di rischio: chimico, radiologico e di particolato. Per quanto riguarda gli armamenti convenzionali realizzati con metalli pesanti i rischi riguardano l’aspetto chimico e di particolato.
Prendiamo in esame i rischi per la categoria dei “proteggibili”. In merito occorre tener conto del fatto che il grado di protezione, che può essere assicurato, si suddivide in vari gradi, a seconda della situazione. Non bisogna dimenticare che vi è chi sostiene che né gli armamenti realizzati con l’uranio, né quelli realizzati con metalli pesanti presentino rischi. Occorre però fare una distinzione tra questi sostenitori della non pericolosità. Infatti, per quanto riguarda l’uranio impoverito, alcuni fanno riferimento alla non pericolosità del metallo in condizioni “statiche”, cioè in condizioni di non movimento. Altri, invece, si riferiscono al metallo nelle condizioni “dinamiche” o “cinetiche” di movimento.
Coloro che sostengono la non pericolosità dell’uranio in condizioni “statiche”, hanno certe ragioni nel sostenere la non pericolosità dell’uranio perché, in una situazione “statica” il pericolo potrebbe derivare solo dalle radiazioni molto deboli, quanto meno se il metallo non viene maneggiato. C’è chi ha sostenuto, ad esempio, che non vi è alcun rischio nel dormire con un proiettile d’uranio sul comodino, e c’è chi ha sostenuto che il rischio del metallo è inferiore a quello di una batteria di un orologio da polso.
Diversa, però, è la valutazione nei riguardi di chi afferma la non pericolosità dell’uranio, in una situazione “dinamica” (o cinetica), cioè la condizione in cui un proiettile incontra una superficie solida e sviluppa quindi un’altissima temperatura (prossima ai 3 mila gradi), la quale provoca una nube di pulviscolo tossico. In questa condizione non è valido ciò che si può affermare per la situazione statica. L’impatto con la superficie solida crea un elevatissimo attrito e produce una rilevantissima quantità di ossido di uranio che può introdursi nell’organismo vivente.
Ma c’è da fare un’ulteriore suddivisione nei riguardi dell’uranio considerato nella sua condizione statica. In questo condizione occorre prendere in esame due situazioni diverse, una situazione in cui non si sia alcun contatto col materiale e quindi non si generi alcun attrito e, viceversa, una situazione in cui c’è un contatto e si sviluppa un attrito. Inoltre occorre tener conto del fatto che il materiale può essere (oppure non essere), ricoperto da una patina di ossido. Se esiste questa patina e si va a maneggiare il materiale (e dunque si genera un attrito) si è esposti a dei rischi perché l’ossido di uranio che si solleva può introdursi nell’organismo. Ad esempio il problema interessa il maneggio di proiettili custoditi in un deposito.
Non a caso le prime misure di protezione di cui siamo venuti a conoscenza in Italia, cioè le norme Usa del 20 dicembre 1984 si riferivano a una situazione statica nella quale però si aveva a che fare con un attrito dovuto al maneggio del materiale, materiale che, infatti, era normalmente coperto da ossido. Si trattava del maneggio di barre all’uranio (barre che sono state impiegate negli impennaggi degli aerei civili e militari). Una situazione di questo genere si verifica, ad esempio, quando occorre fare delle manutenzioni. Questa situazione si riferisce ad esempio al succitato maneggio delle barre. Per inciso, queste barre, si trovano anche negli impennaggi dei missili da crociera, i missili Tomahawk. Si tratta, per inciso, dei missili di cui si è parlato in questi ultimi tempi in relazione ai bombardamenti sulla Libia. Peraltro in passato tali missili sono stati largamente impiegati in missioni di pace, ad esempio nei Balcani.
Le norme di protezione Usa dell’84 specificano che nel maneggio del materiale è necessario indossare guanti (monouso), occhiali (monouso), tute e maschere con filtro. Per inciso, in merito ai filtri, c’è da osservare che la loro capacità di protezione è alquanto aleatoria.
Vi è infine da tener presente che le predette misure previste dagli Usa nelle situazioni statiche che implicano un maneggio, sono praticamente le stesse che devono essere adottate anche in una situazione dinamica (cinetica) come quella che si realizza nel caso di spari da armi da fuoco. Si tratta, come sopra accennato, di una situazione nella quale si ha una forte emanazione di ossido di uranio.
Le norme per questa situazione (dinamica o cinetica) sono esposte da un documento non classificato del Pentagono del 14 ottobre 1993, emanato mentre erano in sviluppo le operazioni in Somalia, nelle quali erano stati impiegati dalle forze Usa mezzi come i carri armati Abrams e i mezzi blindati Bradley dotati di armamento all’uranio impoverito. Delle normative a cui si è fatto cenno, il Ministero della Difesa sostiene di non essere stato messo a conoscenza fino al 1999. Fino a quell’epoca, sostiene il Ministero, nulla era noto circa i pericoli dell’UI.
Si può aggiungere a quanto finora detto che, per ciò che riguarda le barre degli impennaggi queste possono generare dei gravissimi incendi in caso di impatto di un aereo al suolo. Ciò perché l’uranio impoverito ha un effetto piroforico che crea un incremento nell’intensità dell’incendio. Uno di questi incendi fu quello verificatosi in Sicilia a Lentini il 12 luglio 1984, quando cadde in quella località un aereo Usa. Ciò avvenne pochi mesi prima dell’emanazione delle predette norme.
Per quanto riguarda invece le disposizioni Usa del 14 ottobre 1993, queste vennero concepite tenendo conto soprattutto delle esperienze molto negative che gli Stati Uniti avevano subito durante la Guerra del Golfo (1990-1991) e soprattutto dopo l’esperienza di Camp Doha in Kuwait, dove si verificarono gravi perdite per il personale americano. In seguito alle operazioni svoltesi durante la guerra del Golfo erano, fra l’altro insorte, in numerosi militari che in queste operazioni erano stati coinvolti, delle malattie genetiche le quali, in seguito, avevano provocato la nascita di bambini malformati.
Per inciso, questa esperienza della nascita di bambini malformati, è stata anche oggetto di un filmato italiano realizzato nel 1995 dalla Rai dal titolo “La sindrome del Golfo”, a cura del regista Alberto D’Onofrio. Il filmato è basato sulle interviste ad alcuni reduci della Guerra del Golfo. Tale filmato, tenuto conto della gravità della situazione che veniva a rappresentare, non venne fatto circolare. Ma anni dopo (2001) fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. C’è da ritenere che, se la problematica era a conoscenza della Rai, è probabile che ne fosse a conoscenza anche il Ministero della Difesa, così come i Servizi Segreti, sia per quanto concerne quelli che operano in Italia sia per quanto concerne quelli che operano all’esterno.
Ho voluto fare questa citazione perché costituisce una testimonianza del fatto che anche in Italia si era al corrente dei rischi dell’uranio impoverito molto prima di quando siano stati resi noti attraverso l’emanazione di norme per la protezione da adottare da parte del nostro personale. Tale emanazione di norme avvenne solo il 22 novembre 1999, cioè molti anni dopo le operazioni della Guerra del Golfo (90-91) e dopo le operazioni in Somalia (92-94), e anche dopo le operazioni in Bosnia (soprattutto 94-96).
Le norme predette furono emanate dalla Forza Multilaterale nei Balcani e portavano, tra l’altro, la firma di un ufficiale italiano, il colonnello Osvaldo Bizzarri, specializzato NBC, Nucleare, batteriologico e chimico. Per inciso c’è da osservare, in base a quanto hanno testimoniato tanti reduci, che la normativa anche dopo che venne emanata, non fu che assai scarsamente applicata dai nostri reparti.
Comunque, come più sopra accennato, il Ministero della Difesa italiano sostiene che nessuno fu a conoscenza della necessità di adottare misure di protezione. Le prime norme compilate da Comandi italiani credo siano quelle della Folgore del 9 maggio 2000.
Ancor meno, le norme furono a conoscenza e applicate dal nostro personale civile all’estero. Né evidentemente poteva esservi una protezione per la popolazione esposta ai pericoli delle armi nelle zone colpite.
In Somalia, nel 1993, molti soldati italiani avevano visto personale militare Usa indossare, anche a 40 gradi all’ombra, delle misure protettive tra cui tute pesanti ed occhiali. Ne informarono i superiori, ma purtroppo ricevettero risposte del tipo “si tratta di americanate”’, “gli americani sono fanatici”. I nostri militari indossavano calzoncini e camicette a maniche corte.
Il fatto della mancata adozione di misure di protezione in Somalia è stato messo in notevole evidenza da una sentenza del tribunale civile di Firenze, la sentenza del 17 dicembre 2008, relativa al caso del paracadutista G.B. Marica (vivente al momento della sentenza, ma purtroppo deceduto alcuni mesi dopo). La sentenza, molto critica nei riguardi dell’operato dell’Amministrazione Militare (stabiliva un risarcimento di 545 mila euro per il “soggetto leso”), era basata sul fatto che non erano state adottate le misure di protezione nonostante vi fosse stato del personale che le aveva viste nella loro messa in atto.
Tra l’altro in Somalia vi è stato personale italiano che ha visto i carri armati Abrams in operazioni, carri che ebbero considerevole notorietà nella Guerra del Golfo proprio per esser dotati di armamento all’UI.
Ho menzionato il fatto che i risarcimenti erano stati decisi per un militare vivente, cioè perché secondo la nostra normativa il trattamento risarcimento è ben diverso tra le due condizioni di vivente e di deceduto.
Ma prima di procedere oltre c’è da osservare che numerosi casi di militari italiani rimasti infermi (alcuni anche deceduti) sono anche relativi a militari che avevano operato, ancor prima che in Somalia (92-94) nella Guerra del Golfo, cioè del 1990-91. Altri avevano operato poco dopo in Bosnia 1994-1996. Tutto questo personale non era a conoscenza delle misure di protezione da adottare.
Per inciso, c’è da osservare che i conteggi circa il numero degli “esposti” e delle vittime, effettuati dal Ministero della Difesa (ad esempio in relazione ai lavori della Commissione Mandelli) hanno considerato come data di inizio il 1996 e quindi hanno ignorato quanto accaduto in precedenza nelle operazioni della Guerra del Golfo, in Somalia e in Bosnia (nel periodo 1994-1996). Così dalle analisi fatte in Italia sono state a priori escluse le vicende di un gran numero di “soggetti lesi” che invece avrebbero dovuto essere stati presi in considerazione. E ciò naturalmente ha influito in modo negativo sull’affidabilità dei risultati della Commissione Mandelli.
Tra l’altro è doveroso ricordare che le operazioni svolte all’estero non hanno coinvolto solo militari ma anche civili (add esempio certamente il personale delle ambasciate e il personale civile dei Servizi Segreti). Ma i casi dei civili sono stati del tutto dimenticati.
Inoltre c’è da osservare che i casi di esposizione presi in considerazione per il personale hanno riguardato solo le missioni all’estero trascurando del tutto quanto è avvenuto in Italia (ad esempio quanto è avvenuto nei poligoni e nei depositi). In merito a questa problematica, è da precisare che quando vengono menzionati i depositi la normativa si limita a tener conto di quelli che riguardano agli armamenti, dimenticando quelli che riguardano viveri, vestiario e automezzi e dimenticando anche di prendere in considerazione le officine di riparazione. Tra l’altro nei poligoni queste officine si occupano della riparazione dei veicoli (ad esempio quelli impiegati per il recupero dei proiettili con il sistema a calamita) e si occupano altresì della riparazione delle sagome-bersaglio usate nelle sperimentazioni. Di conseguenza il personale addetto a queste attrezzature è soggetto a contaminazione.
C’è da precisare inoltre che ci si è occupati solo di personale in missione, dimenticando in molte situazioni il personale in destinazione fissa. E ancora: i conteggi del personale esposto (riferiti alle operazioni all’estero) si sono basati sul numero dei “fogli di missione” destinati al personale, dimenticando che uno stesso soggetto può aver compiuto diverse missioni (c’è anche chi ne ha compiute 48, come il tenente colonnello della Croce Rossa Emerico Laccetti!).
E nelle missioni, inoltre, sono state incluse anche quelle della durata di un solo giorno considerando come “esposti” anche tutti coloro che hanno eseguito queste brevissime missioni.
Cosicché il personale considerato come potenzialmente “esposto” risulta in numero grandemente superiore a quello dovuto. Ne è conseguito un grave errore di valutazione sul rischio del personale. Infatti è ovvio che l’entità del rischio viene a dipendere dal rapporto tra personale esposto e personale che si è ammalato. Ad esempio se si verifica che c’è un infortunato (malato o deceduto) su 100 persone “esposte”, ciò è ben diverso in fatto di rischio dalla situazione in cui c’è un infortunato (malato o deceduto) su 1000 esposti. Se si aumenta quindi (tra l’altro indebitamente) il numero di coloro che vengono considerati come “esposti” si diminuisce certamente il rischio.
Ma il rischio per il personale “esposto” dipende anche dal fatto più sopra accennato, circa l’adozione di misure di protezione. Il rischio è ovviamente molto più alto se non si adottano misure di protezione. E nella Commissione Mandelli non si è tenuto conto delle differenze tra personale protetto e non protetto. Insomma nei conteggi sono stati messi in un unico paniere “castagne e cipolle”, con ciò aumentando il numero degli “esposti” .
C’è poi da chiarire cosa si intenda esattamente per “personale esposto”. La Commissione Mandelli ha considerato come “esposto”, come più sopra citato, anche il personale che ha sostato magari solo poche ore in un aeroporto effettuando una missione di un solo giorno, ad esempio una missione di volo in cui il personale è decollato dall’Italia, ha sostato brevemente in Bosnia e poi è tornato in Italia nello stesso giorno. Ma è presumibile che il rischio di esposizione legato a una esposizione di qualche ora, non sia uguale assimilabile al rischio di chi è rimasto nelle zone colpite per vari mesi (o anche più!)
Peraltro, in relazione a quanto sopra rilevato, c’è da osservare che si pongono anche due altre problematiche:
1) che differenza c’è tra il personale in missione e il personale in destinazione fissa? Ad esempio nei poligoni opera personale civile specializzato ed anche personale delle Forze Armate in “destinazione fissa”. C’è chi resta nel poligono, in destinazione fissa per vari anni (e magari vi resta insieme alla famiglia, la quale, abitando in zona prossima al poligono può risultare anch’essa esposta). Nello stesso poligono viene anche periodicamente inviato, per brevi addestramenti, personale in missione. Questo personale, in missione, vi resta tutt’al più qualche settimana. E allora deve essere tenuto ben presente il fatto che si trova in genere più a rischio il personale in destinazione fissa (non conteggiato), piuttosto che il personale temporaneamente in missione (conteggiato). Dal ché ovviamente deriva un grave errore di valutazione del fenomeno.
Per inciso occorre prendere in considerazione il fatto che nei poligoni la problematica dei rischi va vista anche in una prospettiva “storica” perché i poligoni sono sorti in anni molto lontani (ad esempio il poligono di Salto di Quirra è sorto nei primi anni ’50).
Ciò in riferimento al fatto che ci si sarebbe dovuti preoccupare da tempo della protezione nei poligoni anche per la presenza di altre sostanze cancerogene (ad esempio la presenza nei missili Milan del torio, materiale altrettanto (e più) pericoloso dell’uranio). E ciò anche molto tempo prima che la problematica fosse evidenziata dalle norme Usa dopo la Guerra del Golfo del 1990-91.
Per quanto riguarda i su accennati missili anticarro Milan utilizzati in migliaia nei poligoni (ma non bisogna dimenticare nemmeno i missili anticarro Tow, anch’essi ivi largamente impiegati), si può affermare che, anche indipendentemente dall’uso di armi all’uranio, sarebbero dovute essere state adottate misure di protezione. Inoltre, a parte quanto sopra, nei poligoni e nei depositi vi è stato largo uso di sostanze cancerogene.
Ma la questione della pericolosità nei poligoni è stata rilevata solo recentissimamente con la Legge Finanziaria 2008 (art. 2 commi 78 e 79) mentre, per molti anni un elevato numero di persone ha operato addirittura a mani nude. E solo l’inchiesta, attualmente in corso, da parte del Procuratore di Lanusei, il dott. Domenico Fiordalisi, ha posto con evidenza il problema del rischio nei poligoni e il problema legato alla bonifica nei poligoni stessi. Per inciso l’inchiesta del Dott. Fiordalisi per quanto concerne la Sardegna si limita al solo poligono di Salto di Quirra. Ma esistono in Sardegna pure altri poligoni anche di impiego internazionale, come quelli di Capo Frasca e di Teulada. Nel quale ultimo la situazione per alcuni aspetti è anche più grave di quella esistente nel poligono di Quirra. Infatti nel poligono di Teulada sono stati effettuati (e vi si effettuano) tiri con artiglierie navali, quindi con proiettili di potenzialità assai maggiore di quelli terrestri che vengono sparati, in prevalenza, nei poligoni. Ad esempio, mentre i proiettili anticarro hanno un diametro di circa 3 cm., un proiettile navale può raggiungere un diametro di 300 o più cm, il ché mette in evidenza il carico esplosivo, enormemente superiore contenuto in questi ultimi. Quanto sopra pone problemi particolarmente gravi nella bonifica. Tant’è vero che nel poligono di Teulada vi sono delle zone considerate “non più bonificabili” e quindi “permanentemente interdette”. E questo fatto pone un problema del tutto particolare. Aree non più bonificabili e quindi permanentemente interdette, dove sono state effettuate delle sperimentazioni, esistono negli Stati Uniti e si trovano ad esempio in alcune località del deserto del Nevada. Negli Usa è stato deciso che queste zone siano da considerate come zone non più appartenenti al suolo americano, come zone non più abitabili. Ma il problema che si presenta nel poligono di Teulada con la sua area interdetta ha ovviamente una ben diversa rilevanza! Teulada non si trova nel deserto del Nevada, ma a pochi chilometri da Cagliari. Peraltro, purtroppo, il problema in Italia non è mai stato affrontato sul piano del diritto per quanto riguarda l’esistenza nel territorio italiano di zone non più abitabili. Del resto, a parte ciò che è stato rilevato nella zona di Teulada, non siamo sicuri che in altri poligoni non esistano zone simili anche se ciò non è stato oggetto di indagine. Per quanto concerne la situazione dei poligoni vi è da osservare che vi si è registrato un tasso molto alto di decessi e malattie ed anche di malformazioni alla nascita (malformazioni che hanno riguardato l’ambito umano ma anche l’ambito animale). La questione non riguarda quindi solo i militari, ma anche i civili (e non solo). Per quanto concerne i civili, dobbiamo distinguere tra i civili “impersonati” dai dipendenti dal Ministero della Difesa (addetti ai poligoni) e i civili “impersonati” da cittadini residenti in quelle aree. Ciò riguarda anche la questione delle protezioni. C’è da chiedersi in quali circostanze è possibile e doveroso adottare queste protezioni.
Come si è accennato, riguardo ai lavori della Commissione Mandelli, vennero da questa completamente esclusi i casi di infermità e decessi verificatisi nei poligoni (e nei depositi) in Italia, perché si faceva riferimento solo al personale in missione all’estero (e partendo dal 1996). Peraltro, per quanto riguarda le missioni all’estero, vennero esclusi dall’esame della Commissione Mandelli quanto accadde nella missione in Somalia, nella quale abbiamo purtroppo avuto numerosi “soggetti lesi”. Infatti vi sono verificati casi di malattia e di morte ed anche casi di nascite di bambini malformati. Altresì restò esclusa la missione in Bosnia per il periodo dal 1994 al 1996.
Inoltre, per quanto riguarda le missioni all’estero è da tener presente che non è stato preso in considerazione il personale in destinazione fissa, come in precedenza accennato, che pure si è tenuto nell’area (ad esempio, come si è detto, personale diplomatico e personale dei Servizi Segreti).
Quanto sopra ha anche influito nel falsare i risultati complessivi delle suddette indagini. Come in precedenza accennato, per quanto riguarda i civili, quelli operanti in Italia nei poligoni e depositi, la questione si è posta solo dopo la emanazione della citata Legge Finanziaria 2008 e il Regolamento Applicativo (Dpr 37/09).
In relazione a quanto sopra esposto c’è da ribadire che non dobbiamo considerare tra i “soggetti lesi” solo i militari, ma anche i civili. Inoltre dobbiamo tener conto di chi è stato esposto in Italia includendovi il personale civile (dipendenti della Difesa e residenti in zone contaminate nei poligoni e zone adiacenti).
Naturalmente quando si parla di personale civile, ad esempio nei poligoni, si deve fare una distinzione perché, mentre si possono adottare misure di protezione per il personale civile dipendente dalla Difesa (ed eventualmente per i suoi familiari) non si possono assicurare misure di protezione per i residenti nella zona, i quali possono essere coinvolti nel rischio provocato dalle esplosioni di armamenti. E occorre tener conto che normalmente, per causa dei venti, le particelle possono essere portate anche lontano, a variabili distanze, dal perimetro dei poligoni.
E’ da notare che nella normativa è stata fissata per i poligoni (ma non si sa bene in base a quali considerazioni), una fascia esterna considerata a rischio che si estende fino a 1500 metri dal perimetro del poligono. Ma le particelle possono anche andare a depositarsi più lontano dei 1500 metri (non c’è nessun “doganiere celeste” che può fermarle al confine). In Sardegna lo si è sospettato, ad esempio, in relazione a quanto accadde nel paese di Escalaplano. Ma ci ritorneremo in seguito.
Ed è anche da notare che la decisione di stabilire una distanza di 1500 metri come limite per coloro che possono considerarsi “esposti”, è del tutto in contrasto con i criteri che vennero seguiti, ad esempio, dalla Commissione Mandelli, la quale considerò indiscriminatamente come “esposto” tutto il personale che era stato impiegato nelle missioni di pace in Bosnia o in Kossovo, e ciò, in modo del tutto indipendente dalle distanze a cui poteva essersi trovato rispetto ad obiettivi e luoghi colpiti dalle armi all’uranio. Dunque è stato incluso personale che si è potuto trovare a distanze che potevano superare le decine di chilometri. Quindi ben oltre i 1500 metri di cui si ritiene debbasi tener conto per quanto riguarda i limiti delle aree a rischio dei poligoni. Dunque, a seconda della situazione, sono stati usati dei criteri del tutto in contrasto tra loro o, diciamo, dei criteri molto “elastici”.
Tra il personale civile dipendente dalla Difesa è certo sottoposto a particolare rischio quello che è addetto alla riparazione di sagome e bersagli, così come quello che è impiegato nel recupero di proiettili e nel maneggio. Spesso il personale nei poligoni è stato costretto, come si è in precedenza accennato, ad operare a mani nude.
Naturalmente il problema del rischio, relativo a chi opera senza protezione si è posto anche per tutti quei militari che sono stati addetti allo sgombero e alla bonifica dei poligoni. Personale che, tra l’altro, molto spesso, non è nemmeno stato scelto tra quello specializzato, cioè tra personale del Genio Militare (che è il personale che dovrebbe essere addetto a tali operazioni). Finora non è stato spiegato il perché.
C’è da osservare inoltre che nei poligoni è mancato per lungo tempo il controllo esterno delle Asl, controllo che dovrebbe esercitarsi su tutto il territorio italiano sia in ambito civile che in ambito militare. Purtroppo, anche dopo l’entrata in vigore della L. 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il personale delle Asl non ha potuto svolgere azioni di verifica per vari anni nei poligoni e quindi è mancata anche questa forma di controllo esterno. Peraltro il controllo delle Asl nei poligoni, è sempre limitato per via di ragioni di segretezza che vengono addotte a volte anche senza sufficiente giustificazione.
Nei poligoni, specie quelli di uso internazionale (Teulada, Capo Frasca, Salto di Quirra, Nettuno, ecc.), esiste poi un altro problema molto grave concernente il fatto che le ditte straniere che affittano il poligono per eseguire dei test sugli armamenti sono esentate da controlli esterni e possono avvalersi anche solo di una autocertificazione svolgendo in proprio anche le bonifiche ed evitando così controlli esterni sui proiettili sparati (tra l’altro alcuni proiettili possono rimanere conficcati nel terreno e per questo una bonifica in superficie non basta).
Per inciso, è bene tener presente che vi sono poligoni in Italia (per esempio quello di Cirié vicino a Torino) dove sono stati eseguiti test sulle capacità protettive delle corazzature e blindature dei mezzi prodotti in Italia.
Non è noto quale tipo di proiettili siano stati impiegati per questi test. Certo, almeno in teoria, anche i nostri corazzati e blindati devono essere testati nei riguardi della loro resistenza alle armi più pericolose che possono colpirli. Cioè nei riguardi delle armi all’uranio. E ciò riguarda, tra l’altro, le condizioni di sicurezza del personale che opera all’interno di questi mezzi. Se, quanto sopra non è stato fatto, si tratta di una questione di rilevante gravità sia nei riguardi delle capacità di resistenza dei nostri mezzi, sia nei riguardi della protezione del personale. Se invece tali test sono stati eseguiti, vuol dire che armi all’uranio sono state utilizzate anche in Italia. La questione posta da almeno 10 anni dall’Anavafaf non ha mai trovato una risposta.
Si è avuto notizia, anche se non confermata, che anche nel poligono di Nettuno sono state stoccate armi all’uranio.
Ma torniamo un momento indietro alla questione a cui abbiamo fatto cenno relativamente ai residenti civili (pensiamo ad esempio ai pastori che portano a pascolare le greggi) nelle aree del poligono e limitrofe. Per quanto riguarda il poligono di Salto di Quirra si sono avuti numerosi casi di infermità e anche di malformazioni alla nascita. E ciò, come si è detto, sia riguardo a bambini che ad animali.
Per quanto riguarda il poligono Salto di Quirra, una tale situazione si è presentata, ad esempio in un paese limitrofo, Escalaplano, dove, specie negli anni ’80, si sono verificati casi molto gravi di infermità. Ma anche per quanto riguarda il poligono di Teulada si è saputo di casi di nascita di bambini malformi tra i residenti nella zona.
Porre quindi dei precisi limiti di confine secondo cui al di là di questi si stabilisce che non vi siano rischi, è un criterio sul quale si dovrebbero formulare molte riserve.
Circa la vicenda di Escalaplano, forse qualcuno ricorda un bel documentario che fu realizzato dal giornalista Enzo Biagi e mostrato nella sua rubrica televisiva (dei 5 minuti). Il documentario mise bene in evidenza la grave situazione che si creò in quel paese anche riguardo ai casi di malformazione alla nascita.
Circa la distanza a cui possono giungere le particelle, in uno studio fatto in Inghilterra, è emerso che in quel paese erano giunte addirittura particelle che provenivano dall’Iraq e avevano percorso oltre 2500 miglia. Naturalmente in simili condizioni la possibilità di danneggiamenti è estremamente bassa. Però non dobbiamo dimenticare che ci troviamo in un campo probabilistico, o meglio stocastico, che non offre la possibilità di alcun limite sicuro né permette di stabilire delle soglie di rischio. In specie nelle operazioni di brillamento, che si effettuano periodicamente nei poligoni, si sviluppano alte colonne di fumo che giungono anche a mille metri di altezza, dove producono una specie di fungo che poi il vento può portare lontano.
Tra coloro che risiedono al di là dei 1500 metri stabiliti per legge non è affatto detto che non vi possano essere persone che debbano essere incluse tra quelle a rischio. Del resto spesso chi risiede nelle vicinanze di un poligono ha frequenti occasioni di trovarsi anche assai vicino ai confini del poligono stesso e magari di sostarvi anche a lungo.
Per i civili residenti che sono stati colpiti da infermità, si pone anche il problema se per i risarcimenti debbano far ricorso alla legislazione vigente in campo militare o a quella vigente in campo civile. Del resto si tratta di un problema che si è posto anche per l’amianto. Infatti anche l’amianto ha presentato dei rischi sia per i militari (ad esempio nelle navi infatti tutta la coimbentazione è stata fatta da sempre con l’amianto), sia per i civili (ad esempio quelli impiegati negli arsenali in cui si effettuano riparazioni alle navi). E’ accaduto con i residenti nel poligono di inoltrare una domanda di risarcimento al Ministero della Difesa, in virtù di quanto stabilito dalla normativa militare ritenendo che il loro caso avesse inerenza con le infrastrutture militari nelle quali erano stati utilizzati armamenti a rischio. Tali richieste di risarcimento sono state quindi esaminate nell’ottica della “causa di servizio”. Ma, ovviamente, un residente che non sia un dipendente civile della Difesa, non può rientrare nella categoria dei “risarcibili per causa di servizio” e quindi nemmeno nell’orbita delle valutazioni affidate al “Comitato di Verifica per le cause di servizio”.
Per inciso, tale Comitato dipende dal Ministero dell’Economia mentre trattando di materie sanitarie dovrebbe dipendere dal Ministro della Salute che, in definitiva, non può essere che il responsabile ultimo delle decisioni prese dal Comitato. Mentre tale responsabilità non può essere ovviamente a carico del Ministro dell’Economia. Un problema anche questo che l’Anavafaf ha fatto presente da più di 10 anni.
Tornando al caso delle richieste di risarcimenti, è accaduto che chi ha formulato la richiesta ha avuto come risposta un diniego, con la motivazione che non sussistevano le condizioni per concedere la causa di servizio. Ma di tali condizioni in realtà non si sarebbe neppure dovuto chiamarle in causa visto che concernevano personale che non aveva prestato servizio nelle Forze Armate o nello Stato. Per inciso, per i civili colpiti da infermità in prossimità di un poligono, forse bisognerebbe basarsi su una condizione descrivibile come “causa di residenza”.
Peraltro tali problematiche richiamano delle questioni mai chiaramente affrontate che concernono cosa debba intendersi con i termini “causa di servizio” nei casi dei militari e dei dipendenti dello Stato”. E, in particolare, cosa debba intendersi sia con la parola “causa” che con la parola “servizio” nei casi di militari (in relazione alla loro disponibilità h 24). Per quanto attiene la parola “causa” si è già accennato al fatto che il legame posto dalla parola “causa” tra ciò che crea un infortunio e l’effetto generato, non è come invece alcuni hanno ritenuto che fosse da considerarsi di natura necessariamente deterministica. Ad esempio, specie nel caso del verificarsi di infortuni come tumori, il legame non può che essere di natura probabilistica. E ciò del resto è provato dal fatto che nei tribunali civili è stato riconosciuto da sempre che il legame sia da ritenersi come probabilistico. E invece, nell’amministrazione militare è stato considerato come deterministico. E quindi ciò ha provocato il diniego della causa di servizio e dei risarcimenti per quanto riguarda casi di tumore, nei quali, come sopra accennato, non vi può essere certezza nel legame tra causa ed effetto.
Passiamo ora alla parola “servizio” . Cosa si intende con questa parola quando viene usata riguardo all’attività svolta dai militari, dato che non vi è attività del militare che non sia da considerarsi come un’attività di servizio. Infatti, “ontologicamente” l’attività militare è da considerarsi come un’attività che può essere richiesto al militare di svolgere 24 h su 24. Ad esempio, un militare può essere chiamato con un ordine a prestare servizio anche se ha completato il suo “turno di servizio”. Facciamo l’esempio di un Carabiniere che è appena smontato da un servizio di pattugliamento. Arriva la notizia di una rapina. Lo stesso carabiniere, qualora altri non siano disponibili al momento, anche se è appena smontato dal “servizio” può essere immediatamente richiamato in servizio. E quindi quand’è che la sua attività possa non essere considerata come non legata al servizio, se tale attività deve essere assicurata 24 h. Pensiamo ad esempio al caso di un carabiniere, fuori orario di servizio, che si trova di fronte a una rapina. Egli deve intervenire anche se non si trova in servizio.
Facciamo un altro esempio: un militare sta svolgendo un servizio di guardia o di vigilanza, un servizio che si sviluppa secondo turni di lavoro e di riposo, alternantisi ad esempio in 4 ore di servizio e 4 di riposo. Se a questo militare occorre un infortunio durante le quattro ore del turno di riposo, esso deve essere considerato come se fosse in servizio in quanto il turno di riposo è necessario per svolgere il servizio e fa parte integrante del servizio di guardia complessivamente inteso.
La L. 308/81 ha infatti preso in considerazione questa situazione ed ha stabilito che i risarcimenti (speciale elargizione) spettino non solo quando si rilevi (a ragione o non a ragione) la sussistenza della condizione della “causa di servizio”, ma anche quando sussista la condizione di “durante il servizio” (cioè della “permanenza in servizio”). I risarcimenti spettano ugualmente.
Tornando alla questione dell’uranio e delle nanoparticelle di metalli pesanti, che sono presenti (e con rilevante intensità) ad esempio nei poligoni o comunque nelle zone colpite da armamenti, come si può escludere che una grave malattia non sia insorta durante il servizio, inteso come attività che permane nelle 24 ore? E, come sopra segnalato, il legame tra causa ed effetto, non deve essere considerato come un legame deteministico, cioè come un legame di necessità, ma come un legame di probabilità. E in proposito c’è da osservare che in un’infinità di casi (ad esempio riguardanti persone esposte ad umidità) è stata riconosciuta dall’Amministrazione militare la “causa di servizio” ad esempio per malattie come artrosi. E ciò su una base ovviamente solo probabilistica (l’artrosi non necessariamente è causata da umidità). Viceversa, nei casi dei malati per possibile contaminazione da uranio, la causa di servizio assai spesso è stata negata sostenendo che l’insorgere della malattia non avesse un legame con la causa (causa ad esempio considerata come legata all’uranio impoverito).
E’ stato presupposto, erratamente, che il legame da considerare tra causa ed effetto fosse un legame di certezza.
Non si può comunque tacere sul fatto che per la stessa malattia, ad esempio tumore cerebrale: glioblasatoma, nel caso di qualcuno (vedi ad esempio il caso del capitano Grimaldi) è stato riconosciuto come dipendente da causa di servizio, mentre in altri casi (vedi ad esempio il caso del Capitano Caruso) è stato negato che potesse esservi una dipendenza tra il tumore e il servizio. Anche a questo riguardo, dunque ci troviamo di fronte a delle valutazioni molto (troppo) elastiche.
Forse, non a caso, la L. 308/81, è stata “oscurata” e addirittura esclusa dal nuovo Codice Militare (un fatto gravissimo che l’Anavafaf ha rappresentato al Ministro della Difesa e al Presidente della Commissione d’Inchiesta Senatoriale sull’Uranio Impoverito). Infatti se tale legge fosse stata applicata correttamente sarebbero emersi moltissimi casi di soggetti lesi per i quali sono stati erroneamente negati i risarcimenti in base al presupposto della non sussistenza della condizione della “causa di servizio” e per altre motivazioni a cui accenneremo in seguito.
E’ molto grave anche il fatto che sia stata oscurata la condizione esplicitamente menzionata dalla L. 308/81 di “in permanenza di servizio”, in aggiunta a quella di “causa di servizio”. Moltissimi sono infatti i casi per i quali personale restato infermo o deceduto non è stato (ingiustamente) risarcito perché gli è stata negata la “causa di servizio”, mentre il risarcimento avrebbe dovuto essere ugualmente conferito perché sussistenza la condizione di “in permanenza di servizio”.
Inoltre, sempre la L. 308/81 afferma che il personale che è stato oggetto di gravi infortuni e che abbia svolto attività di vigilanza, debba essere considerato, per quanto concerne i risarcimenti, come avente lo status di vittima del dovere perché questo status comporta tra l’altro l’attribuzione della speciale elargizione nonché di altre compensazioni. Il militare chiamato a svolgere attività operativa sul campo (cioè non in un’attività burocratica di scrivania presso il Ministero), è chiamato sempre a svolgere servizi di vigilanza alle infrastrutture militari. Queste infrastrutture possono, ad esempio, consistere in una caserma, in un convoglio automezzi, in un deposito munizioni o di materiale logistico, in un’armeria, in un a stazione radio. Queste infrastrutture debbono essere sottoposte a vigilanza 24 h su 24. E dunque tutto il personale che svolge questa attività di vigilanza alle infrastrutture (effettuata in varie forme: di guardia o di ispezione), rientra, in caso di infortunio, nello status di “vittima del dovere” a cui spettano le citate compensazioni.
Quanto al fatto che l’attività del militare debba essere considerata come un’attività che si svolge nell’arco delle 24 h, c’è da osservare che con una sentenza del tribunale di Genova in data 21 gennaio 2001, n. 90/11, relativa a un carabiniere che aveva prestato soccorso trovandosi però nella condizione di essere in “permesso per 36 ore” è stato stabilito che il carabiniere, per quanto in permesso, dovesse essere considerato nello status di “personale in servizio”.
Il fatto che, giustamente, sia stata riconosciuta come legata al servizio la condizione del trovarsi in permesso, è di particolare rilevanza perché, in merito, la L. 308/81, art. 1, esclude dalla condizione di “in servizio” il personale che si trova in licenza o permesso.
Circa la questione del “chi” deve essere considerato in servizio (nella prospettiva dei risarcimenti) può essere interessante soffermarsi un momento su quanto si è verificato in occasione della dolorosa vicenda di Nassirya. Tra i militari rimasti vittima dell’esplosione, molti si stavano lavando o vestendo e quindi non stavano eseguendo alcun “servizio comandato”. Ma nei riguardi di questi militari è stato egualmente conferito il risarcimento della speciale elargizione, in più è stato elevato alla misura di 200 mila euro (mentre fino ad allora l’entità del risarcimento era stata valutata in 50 milioni di vecchie lire, così come era stato stabilito nel 1981 dalla L. 308/81. Da notare che fino ad allora nessuno si era preoccupato della svalutazione della moneta! E ciò per inciso è un sintomo molto chiaro, purtroppo, della trascuratezza che si è avuta nei riguardi delle vittime.
Da notare, in merito alla parola “elargizione”, che questo termine ancora oggi in vigore, rimanda ad un linguaggio di stile borbonico per ciò che concerne i rapporti tra superiore e inferiore in campo militare. Non ci si è ancora accorti che si deve far riferimento a un semplice diritto del “soggetto leso”.
Tenendo presente quanto sopra, il fatto che il militare (a differenza del comune cittadino) è da considerarsi in servizio 24 h su 24 (e che quindi non esiste magari neppure una “venticinquesima” ora nella quale il personale possa essere considerato nella condizione di non in servizio), è stabilito dalla L. 308/81 (che – chiedo scusa per l’autocitazione – è nata da una proposta legislativa dell’11 febbraio 1977, a firma dello scrivente e dell’on. Achilli) che introduce il concetto che le compensazioni sono dovute non solo quando si può sostenere che, in relazione ad un infortunio, sussistano le condizioni per la attribuzione della “causa di servizio” e che quindi i risarcimenti siano dovuti solo se l’infortunio è dipendente da una specifica attività comandata, ma che le compensazioni siano dovute anche se sussiste la condizione della permanenza di servizio, cioè se l’infortuno è accaduto semplicemente “durante” il servizio, dunque riferito ad una relazione temporale (e non solo ad una relazione causale). Con questa premessa anche il “dormire“ può essere considerato, come sopra accennato, come un dovere.
Per inciso possiamo ricordare che la sopracitata proposta di Legge del 1977 trovò lo spunto dal fatto che alcuni militari perirono travolti dall’acqua mentre dormivano nella caserma quando si ruppe la diga del Vajont. In un primo tempo non si volle riconoscere la doverosità dei risarcimenti perché venne affermato che i militari non svolgevano un’attività di servizio comandata. Ma poi venne chiarito che questi soldati non potevano non trovarsi nella notte all’interno della caserma che venne allagata. E perciò era doveroso considerarli come “in servizio” e quindi attribuire ai parenti i risarcimenti previsti.
Per quanto concerne il concetto di “vittima del dovere”, cui pure fa riferimento la L. 308/81 c’è da specificare che la parola “dovere” può essere intesa secondo due accezioni. La prima riguarda il “dovere” inteso come obbligo ad agire, la seconda riguarda il “dovere” come legato all’esistenza di una certe situazione istituzionale. Si può anche dire che la prima accezione riguarda il dovere di “fare”, mentre la seconda riguarda il dovere di “essere”. Oppure, che la prima riguarda il dovere “funzionale”, mentre la seconda riguarda un dovere qualificato storicamente. Ad esempio la prima riguarda il dovere di eseguire un certo ordine, la seconda riguarda il dovere di essere disponibili h. 24, il ché è istituzionalmente un dovere proprio della condizione militare.
Per quanto riguarda l’interpretazione della L. 308/81 vorrei elencare, anche riprendendo quanto in precedenza indicato, ma completandolo, ben sei tipi di errori che sono stati compiuti per il non aver tenuto conto:
1) che occorreva prendere in considerazione, per l’assegnazione di risarcimenti, non solo l’esistenza della “causa di servizio”, ma anche quella della “permanenza in servizio”;
2) che occorreva prendere in considerazione che i risarcimenti della “speciale elargizione” non solo dovuti solo al personale di leva ma anche al personale volontario;
3) che occorreva assegnare lo status di “vittima del dovere” e quindi le compensazioni relative a tutti coloro che avevano svolto “attività di vigilanza” ed anche di soccorso;
4) che occorreva assegnare la “speciale elargizione” a tutti coloro che si sono ammalati di tumore perché ciò è esplicitamente precisato nell’allegato A) alla L. 308/81 al punto 25;
5) che occorreva prendere in considerazione, per quanto riguarda i risarcimenti dovuti in casi di tumore, il legame di probabilità;
6) che occorreva prendere in considerazione, per quanto concerne i risarcimenti, non solo i casi di lesioni o ferite dovute a proiettili o schegge che abbiano colpito dall’esterno il corpo, ma anche le radiazioni o particelle che possono essere penetrate all’interno del corpo (causandovi appunti lesioni o lesioni, ma interne).
Dunque siamo di fronte ad un incredibile serie di errori compiuti nei riguardi delle leggi. Per non dilungarmi mi limito solo alla predetta L. 308/81.
Per quanto riguarda l’entità dei risarcimenti questi sono stati decisi nei riguardi della vita di un militare, ad esempio nella misura di 17 mila euro, quale equo-indennizzo, (come è accaduto per esempio per il caso dell’alpino Valerio Campagna) o nella misura di 1374 euro, come è accaduto ad un militare ammalatosi di tumore a causa del quale aveva subito la perdita di un testicolo. A numerose vittime non è stato riconosciuto alcun risarcimento.
Vi sono anche casi in cui, come quello del militare Valery Melis, deceduto per un tumore dopo aver operato nei Balcani, venne assegnata ai genitori come risarcimento una pensione di 258 euro al mese. Nel caso Melis, dieci anni dopo, per intervento del Tribunale Civile di Cagliari, è stato invece stabilito un risarcimento di oltre 500 mila euro. Dunque si è evidenziata una differenza enorme tra quanto è stato stabilito dall’Amministrazione Militare e quanto è stato stabilito dal Tribunale Civile. Così in tutti i casi in cui è stato fatto ricorso ad un tribunale. Tali differenze sono dovute in larga parte a gravi errori compiuti dall’Amministrazione Militare nella valutazione del danno.
Per inciso, forse bisognerebbe pensare alla formulazione di una nota di biasimo nei riguardi delle Autorità responsabili di “CAUSA DI DISSERVIZIO”.
Certo fino ad oggi neppure il più velato rimprovero in sede politico-parlamentare è stato rivolto a chi, nell’Amministrazione, non ha correttamente interpretato/applicato le leggi.
Per inciso si può osservare che il risarcimento della speciale elargizione (50 milioni di vecchie lire secondo la L. 308/81 (portati, come si è detto, a 200 mila euro dopo la vicenda di Nassirya) venne negato ai familiari del militare Melis perché si affermò che quando morì era nello status di “volontario” e non nello status di militare “di leva”. La stessa cosa è accaduta ad altri militari ammalatisi per possibile contaminazione da uranio (come ad esempio i militari F. Porru e A. Del Vecchio, tanto per citarne qualcuno).
Per l’esattezza si affermò erratamente che, in base alla L. 308/81, il risarcimento della speciale elargizione spettava solo nel caso che il personale fosse di leva.
Abbiamo già fatto cenno più sopra a questo tipo di situazioni, ma l’abbiamo ripresa in considerazione per menzionare il fatto che quanto è accaduto è dovuto al cosiddetto “errore della virgola” (così come l’errore è ormai chiamato nel gergo). Si tratta, per la precisione, di un errore dovuto ad un’errata trascrizione dattilografica di un testo contenuto nella L. 308/81 quando questo testo venne inserito nella legge di modifica alla 308/81, la L. 290/91. Sfuggì infatti nella redarre il nuovo testo, la presenza di una virgola che separava i risarcimenti dovuti agli allievi delle scuole militari da quelli dovuti ai volontari. Nessuno, purtroppo, nelle Commissioni Difesa della Camera e del Senato se ne accorse in sede di esame della proposta di legge. L’errore, però, venne in seguito riconosciuto sia dal Consiglio di Stato che dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera. E venne anche confermato dallo stesso Ministero della Difesa in risposta a varie interrogazioni parlamentari.
E tuttavia, nonostante ciò, questo errore fece sì che vennero negati i risarcimenti al personale volontario (essendo questo, per l’errore della virgola, stato incluso nella categoria degli allievi delle scuole militari). Tra l’altro, qualcosa di assurdo perché gli allievi delle scuole normalmente non hanno compiuto neppure l’età di 18 anni, necessaria per portare le “stellette” e quindi per poter svolgere il servizio militare.
Il fatto è che moltissimi casi di infortunio subiti da militari (probabilmente migliaia, la maggior parte non riferentesi alla questione dell’uranio impoverito) non sono stati risarciti. Alcuni di questi casi di volontari a cui non sono stati concessi i risarciti riguardano, come sopra accennato, le vittime da contaminazione da uranio e metalli pesanti. Il fatto è stato segnalato dall’Anavafaf tra l’altro alla Commissione d’inchiesta senatoriale.
Per inciso, circa il termine “concessi” si può osservare che anche questo termine rientra nel gergo vigente di stampo borbonico del rapporto tra superiore e inferiore, perché non abbiamo a che fare con di “concessioni di benefici” ma di compensi dovuti di diritto!
Come sopra accennato sono stati segnalati alla Commissione del Senato gli errori che si ritiene siano stati compiuti dall’Amministrazione in relazione ai “soggetti lesi”. Vorrei in proposito ricordare, a titolo di esempio, il caso del capitano della Folgore, Antonino Caruso, che aveva operato in Somalia e morì per un tumore cerebrale nel 1998. Il capitano aveva effettuato servizio di vigilanza nei riguardi dell’ambasciata italiana a Mogadiscio ed aveva anche salvato con un’operazione di soccorso l’ambasciata quando fu posta sotto assedio. Per il coraggio dimostrato gli venne conferita la medaglia di bronzo e vari elogi ed encomi. Il caso del capitano tra l’altro fu oggetto di particolare attenzione da parte della stampa (la rivista “Epoca” pubblicò la fotografia del capitano nella copertina).
Nel caso del capitano esistevano tutte le condizioni perché gli fosse riconosciuta sia la “causa di servizio” e sia lo status di vittima del dovere (aveva come sopra ricordato svolto operazioni di vigilanza ed anche di soccorso), cioè le condizioni previste dalla L. 308/81. Peraltro, la condizione legata al soccorso è prevista anche dalla L. 466/80, in relazione alla doverosità di inclusione nella categoria “vittime del dovere”. Tra l’altro le predette condizioni sono previste per il suddetto status dalla L. 466/80. Entrambe le condizioni sono poi previste dal DPR 243/06.
Ma i risarcimenti vennero negati, tra l’altro anche sulla base dell’affermazione che l’attività svolta non era sostanzialmente diversa da quella ordinaria svolta in Italia. Per la precisione, la motivazione che del resto è diventata una “motivazione di rito” fu la seguente: “non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque impieganti l’esistenza e il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento e che si qualifichi come causa, ovvero concausa efficiente e determinante...”.
Evidentemente chi ha formulato la valutazione secondo cui l’attività in Somalia non era diversa da una normale attività addestrativa in Italia, non era nemmeno a conoscenza di quanto accadde in quel teatro operativo al Check Point Pasta dove morirono tre militari italiani e vi furono una ventina di feriti. Ai tre suddetti militari venne conferita addirittura la medaglia d’oro al valore per il coraggio dimostrato nelle azioni a fuoco. E’ possibile che chi ha formulato la valutazione non si sia reso conto della differenza tra un’attività che comporta azioni a fuoco e un’attività di semplice addestramento in Italia? In Somalia negli scontri a fuoco morirono migliaia di persone.
Il fatto che i militari italiani in Somalia abbiano operato in condizioni ambientali molto pesanti, lo afferma ad esempio lo stesso Generale Bruno Loi, che ha avuto per un periodo il comando delle Forze italiane in Somalia. In un suo libro “Peace-keeping” (pace o guerra) ha ritenuto che le operazioni in Somalia fossero assimilabili a operazioni di guerra. Dunque operazioni ben particolari e diverse rispetto a quelle normalmente attuate in tempo di pace dai militari. Quanto è vero per la Somalia è vero anche per la Bosnia dove il nostro personale ha operato in condizioni ambientali spesso proibitive, una situazione ben diversa da quella di normale impiego in Italia. In Bosnia il personale si è trovato ad operare in un territorio in cui erano stati sparati 10 mila proiettili all’uranio impoverito. Anche le condizioni ambientali in Bosnia si dimostrarono in varie circostanze molto critiche. Vi è personale che ha alloggiato caserme colpite da armi all’uranio e personale che ha alloggiato d’inverno in tende circondate da neve alta.
Tornando alla vicenda del capitano Caruso, i risarcimenti vennero negati per 11 anni per erronee valutazioni e solo dopo 12 anni, per via di un intervento della Presidenza del Consiglio, la decisione venne interamente sovvertita.
Da osservare tra l’altro che la problematica suddetta è presente, sotto forme non molto diverse, anche nei poligoni dove si sviluppa un’intensa attività a fuoco anche con armi “vere” (cioè non da esercizio) e quindi, tra l’altro, con l’emanazione di particelle.
Da quanto più sopra menzionato, emerge evidentemente che molti “soggetti lesi” non sono stati risarciti in seguito ad errori compiuti dall’Amministrazione nell’interpretazione di leggi, così come le citate leggi 466/80, L. 308/82 e il DPR 243/06 e il DPR 37/09.
Ma, a proposito della mancanza di risarcimenti c’è da tener presente che detta mancanza è dovuta anche al non rispetto delle normative relative alle protezioni da adottare e cioè, in sintesi, alla mancata applicazione del principio di precauzione. Non dimentichiamo la sopracitata sentenza del Tribunale Civile di Firenze del 17 dicembre 2008 relativa al caso del paracadutista G.B. Marica, nella quale si afferma che i risarcimenti erano dovuti in primo luogo per la mancata applicazione delle norme protettive.
Giunti verso la conclusione di questo racconto, circa quanto è accaduto, in relazione al contesto in cui sono risultati lesi tanti soggetti, c’è da riflettere sulla mancata risposta ad alcune questioni di fondo che hanno caratterizzato la situazione in cui attualmente ci troviamo. E precisamente, come è possibile che nessuno si sia accorto che nei teatri operativi in cui è stato impiegato personale erano stati usati armamenti all’uranio impoverito. E inoltre, come è stato possibile che fino al 2008, quando è stato sancito nella Legge Finanziaria, che nessuno abbia tenuto conto dei pericoli (chimici e di particolato propri degli armamenti convenzionali, specie quando questi vengono impiegati in modo massiccio nei poligoni). E come è possibile che sia sfuggita, in relazione ai rischi dell’uranio, la vastissima letteratura scientifica che esisteva, ad esempio negli Usa fin dagli anni ’60 ed anche prima, e che siano state ignorate informazioni sulla sperimentazioni delle armi all’uranio avvenute già in Australia, negli anni ’50. Ma anche di quanto accaduto in tempi successivi, ad esempio nella Guerra del Golfo (1990-91), specie per i gravi incidenti che erano occorsi in quella missione, come quello di Camp Doha, in Kuwait, che causò gravi conseguenze per i militari Usa e che ebbe all’epoca un forte impatto negli ambienti militari.
Dall’epoca delle operazioni in Somalia e in Bosnia sono passati molti anni ma ad oggi nessuna risposta è stata data a questi gravi interrogativi, mentre un altissimo numero di persone è stato contaminato. Un’altra grave questione, che non ha avuto adeguate risposte, riguarda l’entità del fenomeno. Infatti sono state fornite ufficialmente cifre che differiscono enormemente tra loro (si passa dai 40 casi, 44 per l’esattezza, di cui si seppe all’epoca della Commissione Mandelli ai circa 300 casi nel 2006, 312 per l’esattezza, agli oltre 2000 casi comunicati dalla Sanità Militare alla Commissione d’Inchiesta del Senato, per l’esattezza 2536). E questi dati riguardano solo militari ammalatisi durante il servizio, mentre non si sa quanti siano i militari ammalatisi che non erano più in servizio (per i tumori vi sono periodi di latenza che vanno anche oltre i dieci anni). E ancor meno si conosce il numero dei dati relativi ai civili e così pure nei riguardi dei bambini nati con deformazioni.
In questi anni sono state fornite le risposte più diverse ai quesiti che sono stati posti, le risposte più controverse e contraddittorie. Risposte che mi hanno fatto spesso venire in mente una storiella israeliana che Freud ha ripreso nella sua opera “L’interpretazione dei sogni”. Si tratta della risposta che un signore riceve da un suo amico a cui aveva prestato un paiolo. L’amico gli restituisce questo paiolo però bucato. Il signore si lamenta, ma l’amico respinge le sue lamentele difendendosi così: “quando te l’ho restituito era intatto. E inoltre quando me lo hai prestato il paiolo era già bucato. E inoltre tu non mi hai mai prestato il paiolo”.
Sarebbe tempo di uscire da queste logiche e finalmente fare chiarezza, cioè avere il coraggio di farlo.
Vorrei concludere dicendo che quando qualcuno mi chiede un’opinione su quanto è accaduto, rispondo in genere che purtroppo la vicenda non stupisce tanto se si tiene conto di un aspetto assai negativo della nostra tradizione militare.
Per limitarci a non andare troppo indietro nel tempo, possiamo ricordare quanto accadde nella Seconda Guerra Mondiale ai nostri soldati dell’Armir (l’armata italiana in Russia) dove tanti militari morirono per mancanza della più elementare delle protezioni: quella “dal freddo”. Del resto non molto diversamente fu ciò che accadde ai nostri militari inviati nell’Epiro, che calzavano scarpe con le suole di cartone. Le suole, quando venne la prima neve, si sciolsero, con le conseguenze immaginabili.
Risalendo ancora più lontano, nella prima guerra mondiale, i soldati allora erano considerati molto spesso come “carne da cannone” o, tutt’al più, come un semplice numero di matricola. Allora, quando parliamo di “soggetti lesi” non dobbiamo scordare questo passato.
Ma sarà possibile? I segnali ad oggi non sono molto confortanti. E vorrei aggiungere che la compensazione monetaria non è certamente tutto. La vita non ha prezzo. Non si è pensato neppure a concedere, magari una medaglia di plastica, a memoria dei rischi da un nemico invisibile che tanto personale ha incontrato e per il fuoco amico, un fattore che non è mai stato, fino a tempi recenti, previsto nelle operazioni militari.
Occorre dunque un grande impegno per riparare a troppi errori commessi.
FALCO ACCAME