IL TESTO
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S 2887
Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Emendamento
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
"Art. 12-bis
(Contributo aggiuntivo speciale)
- Agli appartenenti, ed ex appartenenti, alle Forze Armate e di Polizia, nonché al personale della Croce Rossa italiana e delle Ong nazionali, che hanno operato all’Estero nell’ambito di missioni internazionali svoltesi a partire dal 1990, o nei poligoni, nei depositi, e nelle officine militari, presenti sul territorio nazionale, lo Stato riconosce un contributo speciale di euro 20.000 in tutti quei casi in cui durante o dopo la missione o il servizio siano insorte gravi patologie, di carattere neoplastico, neurologico o genetico, e di euro 40.000 per i casi in cui le patologie in questione abbiano portato alla morte.
- Un elenco dettagliato delle patologie sarà contenuto in un Regolamento che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Il contributo speciale è da ritenersi aggiuntivo ai benefici, risarcimenti, indennizzi, o altre forme di assistenza, già previsti da altre leggi. Il contributo viene inoltre riconosciuto ai civili residenti in un raggio di 5Km dai poligoni militari presenti sul territorio nazionale, nonché agli allevatori che hanno operato nelle aree circostanti ai poligoni presenti in Sardegna.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI
L’emendamento si propone di garantire un minimo di assistenza a tutti quei soggetti gravemente malati o deceduti che nonostante l’esistenza di alcune leggi (legge finanziaria 2006, legge finanziaria 2008 art. 2 commi 78 e 79, legge 308/81, legge 280/91, DPR 37/2009) non riescono ad ottenere nessun contributo dallo Stato perché è molto difficile dimostrare le cause che generano le loro malattie (ad es. casi di cancro dei reduci militari dalle missioni in Kossovo, Somalia, Iraq, Bosnia, Afghanistan, Libano ecc.) e quindi non ottengono nessun indennizzo e sono costretti a lunghe lotte contro la burocrazia. L’emendamento si propone quindi di facilitare l’accesso ad una forma minima di vicinanza dello Stato a queste persone.