sabato 3 dicembre 2011

La Commissione di inchiesta indaghi sui mancati risarcimenti

E' auspicabile che la Commissione d'Inchiesta sull'Uranio Impoverito del Senato indaghi sulle nuove denunce di risarcimenti non concessi per individuare eventuali errori nel diniego. Per anni il Ministero della Difesa non ha riconosciuto che le nanoparticelle di metalli pesanti potessero causare tumori e che quindi i tumori non dipendevano dal servizio prestato. Ma ciò sulla basa di un'errata premessa e cioè che il legame tra il servizio prestato in zone dove erano presenti nanoparticelle di metalli pesanti, e le patologie tumorali, fosse un legame da considerarsi come nesso di certezza, mentre, sempre ai fini dei risarcimenti, la Giustizia civile ha riconosciuto che tale legame fosse da considerarsi come un nesso di probabilità.


La Legge Finanziaria 2008 (art. 2, commi 78 e 79) ha riconosciuto i pericoli da nanoparticelle di metalli pesanti (e anche da uranio impoverito) e quindi la possibilità che da queste possa derivare una patologia tumorale.Va tenuto presente in merito quanto contenuto in proposito nel DPR 243/06 circa il dover considerare come vittime del dovere personale che ha operato in missioni all'estero, in particolari condizioni ambientali e operative.

Tali condizioni ambientali e operative si sono verificatesi sicuramente in Kossovo dove erano stati gettati 30 mila proiettili all'uranio impoverito e vi è stata anche un alto impiego di proiettili convenzionali. Dunque il personale che ha operato in Kossovo ha operato in un ambiente a rischio. Ma va precisato in merito che il personale ha operato senza le misure di protezione previste per difendersi dalle nanoparticelle di metalli pesanti, misure che consistono in occhiali monouso, in maschere monouso, guanti monouso e in tute di materiale particolarmente fitto (tute da poter ricambiare dopo l'esposizione).

E' da tener presente che le protezioni del personale sono imposte dal Regolamento di Disciplina, art. 21, nonché dalla Legge 626/94 sulle misure di sicurezza in ambito lavorativo, valide sia in campo civile che in campo militare.In merito al non rispetto delle misure protettive, vale quanto stabilito in sede civile per la sentenza riguardante il caso del paracadutista G.B. Marica, che si ammalò di una grave forma tumorale e a cui (mentre era in vita) il Tribunale Civile di Firenze, con la sentenza del 17 Dicembre 2008, ha stabilito un risarcimento di 545 mila euro, un risarcimento che quindi ha sicuramente un valore indicativo anche per il Carabiniere.Va inoltre tenuto presente che il Carabiniere, nella sua attività in Kossovo, ha svolto sicuramente servizi di vigilanza alle infrastrutture militari, logistiche ed operative esistenti nel teatro operativo. Si tratta di vigilanza ad alloggiamenti, a infrastrutture operative come depositi di munizioni o infrastrutture logistiche come i depositi di viveri e materiali vari. La Legge 308/81 prende in considerazione il fatto che in alcune condizioni al di là della "causa di servizio" possa essere presa in considerazione anche la condizione di permanenza in servizio.

Inoltre la L. 308/81 prende in considerazione le operazioni di vigilanza, così pure come il DPR 243/06 e le associa alla possibilità che l'attuazione di queste attività di vigilanza comporti lo status di vittima del dovere.In particolare, l'art. 1, comma 563 della L. 262/2005, punto c) menziona la "vigilanza ad infrastrutture civili e militari" e menziona altresì le missioni all'estero come quella in Bosnia, là dove menziona "contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità".

Nel par. f) si precisa inoltre che "ai sensi del successivo comma 564 sono altresì equiparati ai soggetti indicati nel comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".E, come detto, nella sopracitata Legge Finanziaria 2008, vengono riconosciute come "particolari condizioni operative" quelle in cui il personale è stato esposto a uranio e nanoparticelle di metalli pesanti, così come accaduto in Kossovo. Questa condizione di rischio dovrebbe essere la condizione per l'attribuzione della "causa di servizio" in quanto si genera, come in precedenza accennato, un nesso "probabilistico" tra la patologia tumorale e la "causa" (uranio e nanoparticelle). E' da precisare che la categoria "vittime del dovere" implica determinate compensazioni (indennizzi/risarcimenti).

E' opportuna un'ulteriore precisazione circa la questione del nesso e la sua natura probabilistica. La natura probabilistica del nesso venne in un primo tempo esclusa dalle relazioni delle Commissioni Mandelli, ma poi l'errore venne riconosciuto tanto che il Prof. Mandelli stesso, insieme al Prof. Mele, componente della Commissione, scrissero sulla rivista "Epidemiologia e Prevenzione" (luglio-ottobre 2001) in riferimento ai linfomi di Hodgkin "non siamo in grado di escludere che l'uranio impoverito possa essere causa di tali patologie".

A controprova del fatto, possiamo citare quanto scritto nelle valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio dell'8 Novembre 2004, a firma del Prof. Sebastiano Almanza, in relazione al caso del capitano Grimaldi che aveva operato nei Balcani, ammalatosi di un glioblastoma multiforme, nel quale si afferma che il tumore è da riconoscersi come dipendente da causa di servizio.

Non conosciamo purtroppo esattamente la vicenda del Carabiniere in tutti i suoi aspetti, ma ci sembra ben possibile che degli errori siano stati commessi e quando e se conosceremo esattamente la situazione, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, potremmo tornarci sopra anche con ragionamenti più approfonditi.Una cosa comunque è certa, che non essendo stato possibile per tutto il nostro personale adottare le dovute misure di protezione, anche solo per questo motivo, dei risarcimenti sono comunque dovuti.

Falco Accame